REGOLAMENTO dell'AVIS Comunale di FIUME VENETO

 

ART.   1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART.   2 - SOCI

ART.   3 - DIRITTI DEI SOCI

ART.   4 – DOVERI DEI SOCI

ART.   5 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE

ART.   6 - BENEMERENZE ASSOCIATIVE

ART.   7 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

ART.   8 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

ART.   9 - ORGANI

ART. 10 – ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

ART 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

ART 12 – COMITATO ESECUTIVO COMUNALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

ART. 14 - OBBLIGATORIETA’ GIURISDIZIONE INTERNA

ART. 15 – NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

ART. 16 – CARICHE

ART. 17 – NORME ELETTORALI

ART. 18 – DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI

ART. 19 – ELETTORATO ATTIVO

ART. 20 – ELETTORATO PASSIVO

ART. 21 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART. 22 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

ART. 23 – NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 24 – VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE

ART. 25 – IL COMITATO ELETTORALE

ART. 26 – VOTAZIONI

ART. 27 – RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE

ART. 28 – NORMA FINALE

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

c. 1 L’Avis Comunale di Fiume Veneto che aderisce all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso espresso dal Comitato Esecutivo [ovvero dal Consiglio Nazionale[1]] è stata costituita il 10 marzo  dell’anno 1960, ha sede legale nel comune di Fiume Veneto e attualmente corrente in Viale della Repubblica, 34.

ART. 2 - SOCI

 c.1 L'iscrizione all'Avis Comunale di Fiume Veneto del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis medesima, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale.

c.2 Un socio di Avis Comunale di Fiume Veneto non può chiedere di essere iscritto ad altra Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.

c.3 il socio, già iscritto all'Avis Comunale di Fiume Veneto può chiedere di essere trasferito ad un’altra Avis Comunale, di Base o equiparata.

c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale di Fiume Veneto accoglie l’istanza di adesione del socio.

c.5 In adempimento di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 del Regolamento Nazionale l'Avis Comunale di Fiume Veneto deve comunicare all'Avis Provinciale di Pordenone entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...). La stessa Avis Comunale di Fiume Veneto ha competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.

c.6 Le Avis sovra ordinate possono richiedere all'Avis Comunale di Fiume Veneto – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovra ordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell’Avis sovra ordinata che ha richiesto l’iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

c.7 Il Presidente di Avis Comunale di Fiume Veneto o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.

c.8 La procedura di adesione all’AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.

Art. 3 - DIRITTI DEI SOCI

c.1 Il socio ha diritto:

a.  al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;

b.  alla tutela dei propri dati personali;

c.  al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo;

d.  all'elettorato attivo e passivo;

e.  ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;

Art. 4 - DOVERI DEI SOCI

c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo Statuto.

c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

c.3 Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.

c.5 I soci sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi.

c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

c.7 Il socio donatore deve:

a.  rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;

b.  evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;

c.  fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Avis Comunale, di Base o equiparata di appartenenza;

d.  fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;

e.  osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;

f.   comunicare alla propria Avis Comunale tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

Art. 5-  LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE

c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo Statuto.

c.2 L’AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.

c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.

c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa tramite l’Avis Regionale del Friuli Venezia Giulia, corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.

c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo dell’AVIS Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.

Art. 6- BENEMERENZE ASSOCIATIVE

c.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

c.2 Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.

c.3 Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:

a.Dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;

b.Dopo 5 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;

c.Dopo 10 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;

d.Dopo 20 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;

e.Dopo 30 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;

f.Dopo 40 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;

g.Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione almeno 120 donazioni.

c.4 Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.

c.5 Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all’anno.

c.6 Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenze come segue:

a.dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 5 anni;

b.dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 10 anni;

c.dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni;

d.dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni

c.7 Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente Regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

c.8 E’ riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle benemerenze.

ART. 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La regolare posizione dei soci persone fisiche aventi diritto di voto nell’Assemblea dell'Avis Comunale di Fiume Veneto ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 8 dello Statuto di Avis Comunale, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri o dal Segretario del Consiglio Direttivo secondo le norme previste dall’articolo 25 del Regolamento di AVIS Nazionale e delle consequenziali norme di Avis Regionale, sulla base della documentazione agli atti della Segreteria dell’Avis Comunale di Fiume Veneto.

c.1 bis (solo per Avis Comunali a cui aderiscono Avis di Base)

 Poiché all’Avis Comunale di Fiume Veneto aderiscono anche Avis di Base, la regolare posizione dei soci persone fisiche alle stesse associati e dei soci persone giuridiche, presenti in Assemblea dell’Avis Comunale di Fiume Veneto, è accertata con le modalità previste al precedente comma1 alla luce della documentazione inviata dalle rispettive Avis di Base.

Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in:

a.dati anagrafici del Presidente e legale rappresentante dell’ Avis di Base;

b.elenco nominativo dei soci persone fisiche in regola con le disposizioni statutarie e, dunque, aventi diritto a partecipare all’Assemblea dell’Avis Comunale sovra ordinata;

c.documentazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative, ove previste;

d.copia del verbale con relativi allegati dell’Assemblea di Base.

c.2 Per quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8 dello Statuto di Avis Comunale, la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci dell’Avis di Base nell’Assemblea Provinciale e la formulazione della proposta di candidatura alle cariche elettive delle Avis sovra ordinate, hanno luogo esclusivamente in ambito di Assemblea Comunale.

c.3 Ogni Presidente delle Avis di Base, aderenti all’Avis Comunale di Fiume Veneto, non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.

c.4 La Commissione Verifica Poteri, ove istituita, dura in carica quattro anni ed è costituita da componenti eletti dall’Assemblea Comunale nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

ART. 8 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

c.1 La costituzione di un’Avis territoriale, riferimento del corrispondente territorio politico-amministrativo, avverrà secondo le modalità previste da apposita circolare emanata dal Presidente Nazionale.

c. 2 La costituzione di un’Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento.

c.3 Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di Base.

c.4 Le quote associative dovute all'AVIS Nazionale sono stabilite dall’Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell’anno precedente.

c.5 Il versamento delle quote associative, previste al precedente comma 4, relative ai soci persone fisiche, sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 aprile e la seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno.

c.6 Le quote relative ai soci persone giuridiche, previste al precedente comma 4, saranno versate in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

c.7 Compete all’Assemblea ordinaria dell’Avis Comunale di Fiume Veneto su proposta del Presidente associativo pro tempore, di determinare, mediante apposita delibera, una eventuale quota sociale a carico delle persone fisiche aderenti, nonché le modalità di versamento della quota stessa.

ART. 9 - ORGANI

c.1 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Comunale di Fiume Veneto

c.2 L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.

c.3 L’elezione degli organi di governo, di controllo avviene mediante scrutinio segreto.

c.4 Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.

c.5 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 La sede dell'Assemblea Comunale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 (solo per Avis Comunali) La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea dell’Avis Comunale di Fiume Veneto, alla quale aderiscano le Avis di Base di Fiume Veneto, è fatta con avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica certificata - al Presidente di ciascuna Avis di Base associata.

c.3 La convocazione dei soci persone fisiche è inviata a ciascun associato, per iscritto e nominativamente, a mezzo del servizio postale o per posta elettronica certificata.

c.4 Ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell’Avis Comunale di riferimento ovvero sul sito internet ove attivato.

c.5 La documentazione dovrà essere disponibile almeno 3 giorni prima della data fissata per l'espletamento dell’Assemblea.

c.6 In apertura di Assemblea vengono nominati tre o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

ART.11 - CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1 Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale viene stabilito dall'Assemblea elettiva e dovrà essere sempre di numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, per la realizzazione del proprio programma, si avvale dell’Ufficio di Presidenza o del Comitato Esecutivo.

ART.12 – UFFICIO DI PRESIDENZA E COMITATO ESECUTIVO COMUNALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1 L’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e/o dal Tesoriere, qualora integrato con membri eletti dal Consiglio Direttivo, diventa Comitato Esecutivo ed assume le competenze operative previste dallo Statuto.

c.2 Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o dell’Ufficio di Presidenza e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo o all’Ufficio di Presidenza tutti i provvedimenti del caso.

c.3 Il Tesoriere, che per delibera di Consiglio può anche coincidere con il Segretario, sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede Comunale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell’articolo 15.

c.4 Ogni membro del Comitato Esecutivo o dell’Ufficio di Presidenza è responsabile dell’attuazione delle deleghe a lui singolarmente attribuite dal Consiglio Direttivo Comunale, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

c.3 Il Presidente dei Revisori, eletto tra i membri effettivi, deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Comunale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Comunale ed al Comitato Esecutivo.

c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo Comunale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

c.8 (solo per Organo monocratico) Poiché, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, l’organo di controllo dell’Avis Comunale di Fiume Veneto é costituito monocraticamente da un solo Revisore dei Conti, le norme di cui al presente articolo si applicano all’unico revisore.

ART.14 - OBBLIGATORIETA’ GIURISDIZIONE INTERNA

c.1 La richiesta di adesione all’Associazione comporta l’accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento.

c.2 L’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno.

ART.15 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

c.1 L’Avis Comunale di Fiume Veneto deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

c.2 Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.

c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo Comunale o di Base è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

ART. 16 - CARICHE

c.1 L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale o di Base, del Comitato Esecutivo o dell’Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.

c.2 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.

c.3 Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, accorre tener conto del possibile pregiudizio che, per l’Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte. Ogni situazione di conflitto d’interesse va quindi tempestivamente rimossa.

ART. 17 – NORME ELETTORALI

c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Avis Comunale di Fiume Veneto nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 18 – DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI

c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Avis Comunale di Fiume Veneto hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione medesima e dal presente Regolamento.

ART. 19 – ELETTORATO ATTIVO

c.1 Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto Comunale o di Base - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto stesso, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

ART.20 - ELETTORATO PASSIVO

c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee dell’Avis di Base di Fiume Veneto, dell’Avis Comunale di Fiume Veneto, dell’Avis Provinciale o Equiparata di Pordenone, dell’Avis territoriale di coordinamento intermedia di Pordenone già costituita alla data del 17 maggio 2003, dell’Avis Regionale del Friuli Venezia Giulia, e dell’AVIS Nazionale; o ad essere designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale o Equiparata di Pordenone e/o per l’Assemblea di coordinamento intermedio di Pordenone, e/o per l’Assemblea Regionale del Friuli Venezia Giulia e/o per l’Assemblea Generale degli Associati.

c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis di Base, dell’Avis Comunale o Equiparata, dell’Avis Provinciale o Equiparata, dell’Avis di coordinamento intermedio, dell’Avis Regionale o Equiparata, e/o dell’AVIS Nazionale.

c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.

c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell’Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi sociali di tutte le Avis sovra ordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento.

c.5 L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea Comunale, purché sostenute da parte di almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea medesima.

c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea elettiva dell’Avis Comunale di Fiume Veneto.

c.8 All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

ART. 21 –  VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

c.1 La valutazione delle candidature di cui al comma 1 dell’articolo precedente viene effettuata in seno all’Assemblea Comunale di Fiume Veneto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute nello Statuto dell’Avis medesima.

c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dal Presidente, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere, sulle quali l’Assemblea Comunale esprimerà il proprio voto.

c.3  L’Assemblea Comunale competente non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovra ordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere.

c.4 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare o secondo l’ordine di graduatoria determinato dall’assemblea sotto ordinata.

c.5 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli Statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

ART. 22 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

c.1 L’Assemblea Comunale provvede – nella seduta ordinaria svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l’Assemblea ordinaria degli Associati, dal comma 4 dell’articolo 7 del presente Regolamento.

c.2 Qualora l’Avis Regionale del Friuli Venezia Giulia, per le Avis Comunali o Equiparate e di Base del proprio territorio, abbia stabilito il numero dei soci al di sotto del quale i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di cui al successivo comma 4, possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo, l’Avis Comunale di Fiume Veneto potrà deliberare in merito.

c.3 La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea Comunale.

c.4 E’ cura del Presidente dell’Avis Comunale di Fiume Veneto convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all’elezione del Presidente della medesima.

c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri Provinciale, il Presidente dell’Avis Comunale di Fiume Veneto, deve far pervenire alla Segreteria dell’Avis Provinciale sovra ordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – (per le Avis di Base) gli atti di cui al precedente Art. 7, (per le Avis Comunali) la seguente documentazione:

a.   i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;

b.i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche, risultanti dal verbale assembleare;

c.la documentazione dalla quale risulti l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;

d.il nominativo del Capo delegazione;

e.copia del verbale con relativi allegati dell’Assemblea Comunale; nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri comunale, attestante, fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all’anno precedente.

c.5 La Segreteria dell’Avis Comunale di Fiume Veneto provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all’elenco dei soci di cui al comma 5 dell’articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri dell’Avis Comunale.

c.6 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alla Segreteria Comunale le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.

c.7 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l’esito delle verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell’Avis Comunale di Fiume Veneto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea.

c.8 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.

c.9 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e la Commissione Verifica Poteri, debbono essere da quest’ultima segnalati alla Presidenza dell’Assemblea Comunale in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l’immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.

c.10 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell’Assemblea Comunale ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza.

c.11 Fatto salvo il diritto di partecipazione di tutti i soci iscritti entro la data di convocazione dell’Assemblea Comunale, la Commissione Verifica Poteri provvede all’accreditamento degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione.

ART. 23 –  NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.

c.1 La composizione numerica degli organi sociali dell'Avis Comunale di Fiume Veneto, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie dell'Avis medesima.

c.2 Nell'Avis Comunale di Fiume Veneto si applica il sistema maggioritario, per cui risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

c.3 In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l’Avis Comunale, di Base o Equiparata alla quale aderisce il candidato medesimo.

c.4 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

c.5 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

ART. 24 – VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE

c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto (per le Avis Comunali) del comma 9 dell’articolo 8 dello Statuto comunale e (per le Avis di Base) del comma 8 dell’articolo 7 dello Statuto di base – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea.

 c.2 Ove lo statuto dell’Avis Comunale di Fiume Veneto non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative.

c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

c.4 In sede di voto i soci persone fisiche devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.

c.5  Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi.

In particolare:

a.  ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;

b.  ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;

c.  ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 10 – di altri associati persone giuridiche.

c.6 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

c.7 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all’Assemblea il risultato della precedente votazione.

ART. 25 – IL COMITATO ELETTORALE

c.1 L'Assemblea elettiva dell’Avis Comunale di Fiume Veneto in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico.

 

c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente Regolamento.

c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

a.accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente articolo 22;

b.provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche e dei rappresentanti legali delle associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;

c.accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;

d.effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;

e.affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;

f.verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;

g.vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;

h.procede allo spoglio delle schede;

i.decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

c.5  Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’Avis Comunale di Fiume Veneto nonché inviato, per conoscenza, all’Avis sovra ordinata.

c.6  Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 27.

ART. 26 – VOTAZIONI.

c.1. I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche, in caso di presenza di Avis di Base, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del precedente articolo 10 – nei tempi statutari previsti.

c.2. Alle votazioni dell’Assemblea Comunale potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla data di convocazione dell’assemblea stessa, i quali saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1.

c.3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo avviene con le seguenti procedure:

a.  le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere      individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto       espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;

b.  l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;

c.  all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;

d.  le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato Elettorale che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell’elettore.

c.4. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

ART. 27 - RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE

c.1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

c.2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’articolo 25. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

c.3. Avverso le decisioni definitive del Comitato Elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal Regolamento Nazionale. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti.

 

c.4. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

ART. 28 – NORMA FINALE

c1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione in occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari.



[1]

                        [1]          Per le avis di nuova costituzione ed adesione.